Trust:l’atto costitutivo non è un autonomo presupposto impositivo.

Dott. Gregorio Pietro D’ Amato
TRUST
Trust: l’atto costitutivo non è un autonomo presupposto impositivo
Gli atti di "costituzione di vincoli di destinazione" di cui all'art. 2, comma 47, cit. rientra anche il trust, e che la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Conseguentemente, secondo l’ordinanza n. 16688/2021 della Cassazione civile, si deve ritenere che nel caso di trust cd. autodichiarato, ove disponente e trustee coincidano, non ricorre il presupposto del reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, in quanto il disponente beneficerà i suoi discendenti o sé stesso, se ancora in vita, al momento della scadenza.. In il Quotidiano Giuridico del 30/08/2021 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno