E’ illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento dell’ufficio provinciale del concessionario

Dott. Gregorio Pietro D’ Amato

E’ illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento dell'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente

La Cassazione Sez. 6 con Ordinanza del 13/02/2023 n. 4400 ha nuovamente ribadito il principio che è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia Spa , è previsto, da un lato, che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 2, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 "l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce" (Cass., Sez. 5, sentenza n. 8094 del 29/03/2017) - principio valido anche dopo l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia in riferimento all'automatico subentro ad essa del successore Agenzia delle Entrate - Riscossione, disposto dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1 conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016. Principio che esattamente 3 mesi prima era stato espresso dalla Suprema Corte sempre con Ordinanza dalla Sez. VI - 5, Ord., (data ud. 19/10/2022) 17/11/2022, n. 33862.

Nonché qualche giorno prima la Cass. civ., Sez. VI - 5, con Ord., (data ud. 15/12/2022) 03/02/2023, n. 3346 ha nuovamente ribadito il principio con la quale la giurisprudenza della stessa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la competenza territoriale degli uffici dell'Amministrazione finanziaria è determinata (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 40, comma 1,) sulla base del domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, anche in variazione rispetto alle precedenti indicazioni, sicché, in ragione del principio di affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario, il contribuente che abbia indicato il domicilio fiscale in luogo diverso da quello precedente, non può invocare tale difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato. Tale principio è riferibile, oltre che alla legittimazione a emettere l'avviso di accertamento, anche alla legittimazione a procedere alla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, 54-bis, trattandosi di attività rientranti nel novero, rispettivamente, degli accertamenti e controlli riguardanti le imposte sui redditi e della competenza "ad ogni altro effetto di cui al (...) decreto" del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché alla legittimazione a procedere alla conseguente eventuale iscrizione a ruolo (Cass. 4412/2020).

E' stato altresì statuito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell'Ufficio accertatore è determinata dal D.P.R. n. 600 del 1973 art. 31 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente; nel caso in cui questi abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e non abbia mai comunicato in modo formale all'Amministrazione il proprio mutamento di domicilio fiscale, resta competente, per il principio dell'affidamento, l'Ufficio in relazione all'ultimo domicilio fiscale noto, con riguardo all'anagrafe tributaria del Comune, a nulla rilevando gli altri elementi fattuali (Cass. n. 23362 del 2020).

In quanto risulta illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente quale competenza territoriale inderogabile, giacché l'adozione della delega costituisce atto dovuto, non rimesso alla valutazione discrezionale dell'Agente al quale sia stato erroneamente consegnato il ruolo (v. Cass. civ. Sez. V, 4/5/2018, n.10701).