TRUST
Trust: tasse fisse per imposte indirette, incostituzionali le richieste proporzionali.
L'atto di costituzione del trust, e l'atto segregativo, non esprime, di per se stesso, capacità contributiva ex art. 53 Cost., né per il disponente, la cui utilità, rappresentata dall'effetto di separazione dei beni con limitazione della regola generale di cui all'art. 2740 c.c., peraltro correlata ad una autorestrizione del potere di disposizione, non si sostanzia in un incremento di forza economica, né per il trustee, stante il già segnato carattere solo formale, transitorio, vincolato e strumentale del suo acquisto; una vera manifestazione di forza economica e di capacità contributiva prende consistenza solo quando la funzione del trust viene attuata. Il trasferimento al Trustee è solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza - che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali - si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiario. Dunque, in ogni tipologia di trust l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario. Siffatta conclusione ha il pregio di indicare - una volta escluso che di fronte ad un fenomeno così complesso come quello del trust si possa "trarre dallo scarno disposto del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, il fondamento normativo di un'autonoma imposta, intesa a colpire ex se la costituzione dei vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo, in senso proprio, di beni e diritti", senza incorrere in un deficit di costituzionalità della norma - un percorso interpretativo privo di incertezze e saldamente ancorato alla concretezza dell'effettivo incremento patrimoniale del beneficiario quale elemento rivelatore della capacità contributiva che legittima l'imposizione. La costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito dalla L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione. È quanto stabilito con le sentenze nn. 15453, 15455, 15456 e 16701 del 2019 della Cassazione civile.In il Quotidiano Giuridico del 26/07/2019 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno