Trust: solo dopo l’attuazione si realizza il presupposto impositivo, imposte fisse alla devoluzione
L'effetto dell'istituzione del trust è solo quello c.d. segregativo, vale a dire quello della separazione del patrimonio interessato dall'operazione negoziale in oggetto da quello del disponente, il presupposto impositivo posto a base della pretesa fiscale si realizzerà solo quando il trustee avrà realizzato il programma sotteso all'istituzione ed alla regolamentazione del trust e quando, di conseguenza, si procederà al programmato trasferimento dei beni ai beneficiari indicati nell'atto istitutivo del trust dovendosi corrispondere al momento dell’atto devolutivo le imposte in misura fissa e non proporzionale. 13 luglio 2016
in Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer Italia srl