Trust: solo con l’effettivo trasferimento sconta l’imposta di donazione

Dott. Gregorio Pietro D’ Amato
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Trust: solo con l’effettivo trasferimento sconta l’imposta di donazione

La Cassazione civile, con ordinanza n. 734 del 15 gennaio 2019, ha stabilito che è legittima l'imposta proporzionale di donazione qualora il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento. In conclusione il Collegio afferma che però bisogna valutare caso per caso, soprattutto nel trust autodichiarato, se sia o meno riconducibile alla donazione indiretta, considerando che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale. Se il trasferimento dei beni al "trustee" ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il presupposto d'imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal "trustee" al beneficiario e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale. Mentre la sola interpretazione letterale del D.L. n. 262, art. 2, comma 47 ss., il Collegio stabilisce che in forza del quale sarebbe stata istituita un'autonoma imposta "sulla costituzione dei vincoli di destinazione" disciplinata con il rinvio alle regole contenute nel D.Lgs. n. 346/1990 e avente come presupposto la loro mera costituzione, sarebbe incostituzionale, per violazione dell'art. 53 Cost. in il Quotidiano Giuridico Edizione Wolters Kluwer Srl del 01 febbraio 2019 di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno