Trust
Revoca del trust istituto con gli unici beni dopo la costituzione della garanzia fideiussoria
Con due sentenze consecutive del 28/02/2017 la Corte di Appello di Brescia ha ritenuto che la devoluzione in trust di beni immobili, da parte dei soci di una società di capitali che si erano costituiti fideiussori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della società, ed uno di questi anche amministratore, sia revocabile ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. essendosi verificato il vulnus dell’art. 2740 cod. civ. avendo conferito garanzia fideiussoria i soci in epoca antecedente all’istituzione sia del fondo patrimoniale con gli unici beni di proprietà devoluti in trust. Mentre non trova accoglimento l’azione volta a far dichiarare la simulazione assoluta dell’atto di conferimento in trust in quanto ciò deve avere ad oggetto l’atto istitutivo, in quanto il conferimento trova la propria causa in esso. Pertanto, non si può dedurre la simulazione del trust invocando che esso è stato istituito per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori secondo cui le parti volevano gli effetti dell’atto, sia pure per uno scopo diverso da quello dichiarato, ma trova ingresso l’azione revocatoria ordinaria con le richieste prove previste dalla norma. 28 aprile 2017 in Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer Italia srl