TRUST
Trust: responsabilità solidale per atti compiuti in frode dalla disponente società principale obbligata.
La Corte di Cassazione con sentenza della V Sez. del 15 luglio 2020, n. 14978 ha stabilito che vi è la responsabilità solidale passiva del trust a cui siano stati conferiti i beni sociali nel contesto di una serie di atti di straordinaria amministrazione (analoghi ai conferimenti e costituzione di nuove società) dalla disponente società s.r.l. obbligata principale, per cui si deve tenere conto del complesso delle diverse operazioni negoziali realizzate. Le cessioni e l'affitto di azienda a società e trust, appositamente costituiti e riconducibili alle medesime persone fisiche della società poi fallita, erano state realizzate per continuare di fatto l'attività della disponente società s.r.l. obbligata principale che non aveva assolto all'obbligo di pagamento delle imposte predisponendo tali atti al solo fine di spogliarsi di tutte le attività pregresse. Si realizza una cessione di azienda e dunque rende il trust solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte (IRES e IVA) non versate dalla disponente. Pertanto, ha concluso la Corte con la considerazione che tutti gli atti andavano ricondotti ad una unitaria operazione elusiva e, quindi, dovevano essere considerati nulli per illiceità della causa in quanto fondati su di un disegno frodatorio, finalizzato al raggiungimento di un risultato vietato mediante l'utilizzo di schemi contrattuali asserviti allo scopo elusivo. Secondo l'unitarietà del globale progetto elusivo, estendendo, in tal modo oltre alla società obbligata principale anche nei confronti dei responsabili in solido. Con notifica degli atti di recupero agli obbligati in solido ai trustee, quali soggetti legittimati dal punto di vista sostanziale, per il tramite del loro rappresentante legale a riceversi gli atti di accertamento.In il Quotidiano Giuridico del 21/08/2020 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno