Trust: Notaio non responsabile per la mancanza dei requisiti oggettivi dell’immobile acquistato da un trust

Dott. Gregorio Pietro D’ Amato
TRUST
Notaio non responsabile per la mancanza dei requisiti oggettivi dell’immobile acquistato da un trust.
Non è responsabile il notaio per l’acquisto di un bene immobile in quanto detto immobile aveva destinazione ad uso commerciale, in particolare alberghiero tramite il trustee-persona fisica. Il mancato riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste nell'atto rogato dal notaio era dovuto anche alla concreta e oggettiva destinazione d'uso dell'immobile oggetto di quell'atto essendo stato ormai definitivamente accertato nei giudizi tributari promossi dal trustee che esso aveva destinazione ad uso commerciale, in particolare alberghiero, non ad uso abitativo, come necessario per godere delle suddette agevolazioni. Pertanto, il notaio che abbia consigliato l’acquisto di detto immobile direttamente in favore del trust ed escluso l’acquisto da parte del disponente con successivo conferimento non è responsabile della pretesa fiscale conseguente all’accertata insussistenza delle condizioni per la suddetta agevolazione, in quanto, anche laddove l’immobile fosse stato acquistato dal disponente, la destinazione non abitativa del medesimo precludeva l’agevolazione in questione, oltre, alla circostanza che il notaio non era stato adeguatamente informato di detta destinazione per cui è stata richiesta l’imposta agevolata del c.d. prezzo-valore alla compravendita. Così si è espressa la Cassazione civile con la sentenza n. 41782/2021.In il Quotidiano Giuridico del 25/02/2022 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno