Trust – Non è revocabile il trust che difetti del requisito soggettivo del “consilum fraudis”.

Dott. Gregorio Pietro D’ Amato

TRUST

Non è revocabile il trust che difetti del requisito soggettivo del “consilum fraudis”.

Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. il Giudice può valutare il requisito soggettivo del "consilum fraudis" anche in via presuntiva, ovviamente quando gli elementi presuntivi sono gravi, precisi e concordanti (ex art. 2729 c.c.). Nel caso di specie, il Tribunale di Cosenza con la sentenza del 13 agosto 2017 n. 1632 ha stabilito che l’atto devolutivo del trust non reca alcun vantaggio patrimoniale al disponente, il quale ha compiuto il negozio al fine di assicurare " ... una gestione unitaria del patrimonio di famiglia, tutelarne la redditività in favore dei beneficiari garantendone autonomia economica, patrimoniale e finanziaria, soddisfacendo altresì le esigenze abitative primarie degli stessi”. E non essendo stato costituito un trust per adempiere a preesistenti obbligazioni, ma per soddisfare esigenze eminentemente personali e familiari del disponente, il tribunale con la sentenza de quo ha stabilito che nonostante i consolidati orientamenti che accolgono l’azione revocatoria, rileva dei dubbi in ordine alla prova della ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo al debitore. In merito alla esatta configurazione dell'elemento soggettivo dell'azione, deve premettersi che l'atto dispositivo impugnato sia stato indubitabilmente compiuto a titolo gratuito. L'accertamento in ordine alla natura dell'atto deve essere, invero, condotto avendo riguardo al fatto che l'onerosità si fa dipendere dall'esistenza di un immediato vantaggio patrimoniale in favore del disponente, non necessariamente radicato in un contratto a prestazioni corrispettive o corrispondente alla perdita subita, ma in ogni caso capace di costituirne la ragione giustificativa. In "Il Quotidiano Giuridico" Ed. Wolters Kluwer Italia Srl del 31 gennaio 2018 di Gregorio Pietro D'Amato.