Trust: l’atto di dotazione non è presupposto per applicazione imposte indirette

Dott. Gregorio Pietro D’ Amato
TRUST
Trust: l’atto di dotazione non è presupposto per applicazione imposte indirette
Per tutti i trust, siano essi auto-dichiarati (e quindi con effetto solo segregativo e non di trasferimento di beni) o con trasferimento di beni, l'atto di dotazione è presupposto applicativo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non in misura proporzionale ma in misura fissa. La costituzione del vincolo di destinazione non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale" e, che contrariamente alla costituzione del vincolo di destinazione non integra autonomo e sufficiente presupposto di imposta ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, sicché le formalità inerenti la segregazione di immobili in trust non comportano l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura proporzionale ma fisse, e ciò anche in base alla considerazione di ordine Costituzionale in quanto l’atto ha un contenuto sostanzialmente programmatico e non comporta alcun incremento di ricchezza per chicchessia, per cui, ferma restando l'indubbia discrezionalità del legislatore nell'individuare i presupposti impositivi, questa deve pur sempre muoversi in un ambito di ragionevolezza e di non-arbitrio. Così è stato stabilito dalla Cassazione civile con le ordinanze n. 13818 e n. 13819 del 2021. In il Quotidiano Giuridico del 02/08/2021 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno