Trust
L’atto di conferimento in Trust non ha effetto traslativo e sconta l’imposta fissa
La CTP di Brescia Sez. 3 con la sentenza n. 23 del 16 gennaio 2018 ha stabilito che l'atto di conferimento in trust non ha effetto traslativo e realizza una mera segregazione patrimoniale del bene. La costituzione del trust, l'affidamento dei beni in amministrazione al trustee, non ha prodotto reale trasferimento di un patrimonio da assoggettare a tassazione proporzionale, ma deve essere assoggettata a tassa fissa. Soltanto l'eventuale successiva attribuzione al beneficiario dovrà essere considerata a tutti gli effetti l'atto traslativo di proprietà. Il trust è un istituto giuridico con cui una o più persone Disponenti trasferiscono beni e diritti sotto la disponibilità di un trustee, il quale assume l'obbligo di amministrarli nell'interesse di uno o più beneficiari o per un fine determinato. Il trust non può essere considerato un soggetto giuridico come una società o una persona fisica: è un rapporto giuridico, in forza del quale determinati beni o diritti sono sottoposti al controllo del trustee affinché quest'ultimo li amministri. di Gregorio Pietro D’Amato - dottore commercialista in Brescia e Salerno In Il Quotidiano Giuridico del 12/03/2018 Ediz. Wolters Kluwer Italia Srl
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