TRUST-La devoluzione in trust non integra un trasferimento imponibile

Dott. Gregorio Pietro D’ Amato
Trust
La devoluzione in trust non integra un trasferimento imponibile

La Corte di Cassazione con ordinanza del 17 gennaio 2019 n. 1131, continuando con l’interpretazione della stessa Corte (n. 3886/2015 e 13626/2018), attribuisce giusto rilievo al fatto che l'imposta prevista dal d.lgs. n. 346 del 1990 non può che essere posta in relazione con "un'idonea capacità contributiva", che il conferimento di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile e, quindi, rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla - indeterminata - nozione di "utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone" ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario. L’ordinanza della Corte ha correttamente escluso che la costituzione del vincolo di destinazione sulle somme di denaro conferite in trust avesse prodotto un effetto traslativo immediato, solo in tal caso giustificandosi la soggezione dell'atto dotativo all'imposta sulle successioni e donazioni, in misura proporzionale, in quanto sicuro indice della capacità economica del soggetto beneficiato. in il Quotidiano Giuridico 18 MARZO 2019 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno