TRUST
Trust: imposte fisse per l’atto devolutivo e proporzionali solo all’effettivo trasferimento.
La CTR Lombardia Sezione Staccata di Brescia sez. 25 con due sentenze identiche del 28/08/2020 ha richiamato la più recente giurisprudenza di cassazione in cui è stato affermato il principio per il quale il trasferimento di immobili al trustee che non sia beneficiario del trust "avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del "trust". E che si tratta di "titolarità solo strumentale e temporanea in quanto finalizzata al perseguimento delle finalità di cui all'atto costitutivo. E così successivamente in data 16/10/2020 la sezione 26 della medesima CTR ha stabilito che il trasferimento dei beni effettuato dal disponente (settlor) a favore del trustee non comporta la loro attribuzione definitiva a quest'ultimo, che è tenuto solo ad amministrarli e custodirli - in regime di segregazione patrimoniale - in vista del futuro trasferimento definitivo ai beneficiari del Trust. Perché ricorrano i requisiti per l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale occorre un effettivo trasferimento di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale all'attuazione degli scopi sottesi alla costituzione del vincolo segregativo, attribuzione che si realizza solo con il trasferimento finale del bene al beneficiario. Con il Trust non si configura un trasferimento di proprietà, avendo il Trustee un potere limitato e confinato rispetto a quello della proprietà. In il Quotidiano Giuridico del 02/11/2020 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno