Trust e derogabilità all’art. 2740 c.c.
Il notaio non risponde in caso di coincidenza di soggetti del trust
La Corte di Appello di Milano del 30 gennaio 2017 con ordinanza ex art. 702 c.p.c. ha stabilito che rispetto all'atto di destinazione di un trust, il controllo che il notaio deve svolgere non è diverso da quello che egli deve compiere con riferimento a qualunque altro atto sia chiamato a redigere, con la conseguenza che troveranno applicazione a quel giudizio gli stessi criteri già elaborati in relazione al divieto per il notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge. Divieto che si riferisce ad atti singolarmente e specificatamente vietati a tutti quelli comunque contrari a norma cogente, per ragioni formali e sostanziali, purché però si tratti di vizi che danno luogo, in modo inequivoco, alla nullità assoluta dell'atto «per contrarietà a norme imperative. Tenendo conto, anche, che la norma della garanzia patrimoniale, sancito dall'art. 2740 c.c., non può ritenersi più inderogabile, anche per il trust, come si desume dai numerosi interventi legislativi che contemplano la istituzione di patrimoni separati, secondo il quale il punto di equilibrio tra la tutela preventiva del credito e l'autonomia negoziale del debitore non è realizzato con l'azione di nullità, ma con l'azione revocatoria. 14 aprile 2017 in Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer Italia srl