La CTP di Brescia sez. 4 con la sentenza del 18/05/2020 n. 186 ha stabilito che l'avviso di liquidazione, oggetto della richiesta di procedura agevolata di cui all’art. 2 D.l. n. 119/2018, quale imposta di registro, è pacificamente il primo atto attraverso il quale l'Agenzia manifesta la propria pretesa: ancorché sia certamente corretto affermare che, attraverso l'atto impugnato, l'Agenzia abbia provveduto a liquidare l'imposta, non può, però, parimenti disconoscersi la natura di atto impositivo dello stesso e comunque il primo atto portato a conoscenza del contribuente. Comunque, l’avviso di liquidazione non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del dichiarante, conseguendone la sua impugnabilità, ex art. 19 DPR n. 546/1992, anche per contestare il merito della pretesa impositiva. In Il Quotidiano Giuridico del 15/06/2020 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno
TRIBUTARIO » Condono fiscale.
Gli atti di liquidazione per le imposte di registro sono condonabili ex art. 2 D.L. n. 119/2018