TRUST
Tassazione fissa, nessun vincolo di destinazione né trasferimento di proprietà per il trust.
Secondo la CTR Lombardia, con sentenza n. 4230/2020, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2 co. 47 D.L. 262/06, conv. in L. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Secondo la CTR Campania, con sentenza n. 618/2020, l'imposizione proporzionale risulta prevista per la trascrizione di atti "che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi" ai sensi del D.Lgs. n. 347/1990, Tariffa allegata; fenomeno completamente diverso dall'effetto segregativo tipico del trust che non equivale né ad un trasferimento né ad un arricchimento attuale, effetti che si realizzeranno, invece, a favore dei beneficiari che dovranno essere chiamati al pagamento dell'imposta in maniera proporzionale.In il Quotidiano Giuridico del 14/02/2020 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno