La Corte di Appello di Catania con sentenza del 19 settembre 2017 n. 1649 ha stabilito che è inammissibile l’azione revocatoria fallimentare dell’atto di scissione societaria realizzata mediante assegnazione di parte del patrimonio della società scissa ad una società beneficiaria di nuova costituzione ritenendo che la scissione parziale dia vita ad una ristrutturazione societaria e non ad un atto di natura successorio/traslativo determinando una riorganizzazione strutturale della primigenia società che non determina né l'estinzione dell'ente, né il fenomeno successorio del trasferimento di cespiti patrimoniali in favore della società beneficiaria la quale, di contro, è destinataria di una mera riallocazione degli stessi a fronte della attribuzione delle proprie partecipazioni sociali in favore dei soci della società scissa al fine di rispettare gli equilibri partecipativi originari. Realizzandosi con la scissione parziale, una nuova articolazione formale dello stesso ente, nell'ottica della continuità patrimoniale e di impresa, senza che possa, conseguentemente, profilarsi l'estinzione dello stesso o il trasferimento dei suoi cespiti patrimoniali, potendo i creditori opporsi ex art. 2506-quater c.c. e con l’azione del risarcimento danni ex art. 2504-quater c.c. che rappresenta un ulteriore garanzia dell’operazioni che non sia stata fatta in frode ai creditori, e quindi ad operazione avvenuta i cui effetti sono oramai consolidati ex art. 2504-quater c.c. di Gregorio Pietro D’Amato - dottore commercialista in Brescia e Salerno in il Quotidiano Giuridico del 15 dicembre 2017 Edizione Wolters Kluwer Italia Srl
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Revocatoria fallimentare inammissibile per la scissione societaria