Responsabilità notarile - Falsa fatturazione e dichiarazione del notaio che utilizza società di servizi per la sua attività
Un notaio pattuisce con due società un corrispettivo troppo alto, fuori mercato, o comunque eccedente il valore normale di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 14, per servizi resi per l’attività notarile espletata: la Cassazione penale, con la sentenza n. 9881/2020, ha stabilito che i reati di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000, ex artt. 2 e 8, sono integrati anche se le prestazioni delle fatture sono esistenti solo in parte e non nell'effettivo ammontare fatturato. In tema di reati finanziari, il delitto previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, e dalla L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. d), intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione. La falsa fatturazione quantitativa è punita non solo nel caso in cui la divergenza tra il reale ed il rappresentato è totale, ma anche quando è parziale e l'operazione economica si sia effettivamente verificata tra i soggetti indicati in fattura, ma in termini minori rispetto al dichiarato. In materia di reati tributari, il "dolo di elusione", ossia la generica volontà consapevole di avvalersi degli strumenti negoziali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 37 e 37 bis, per ottenere vantaggi fiscali non dovuti, non si identifica con il dolo specifico di evasione che si esprime un disvalore ulteriore idoneo a selezionare gli illeciti penalmente rilevanti da quelli che tali non sono.In "Il Quotidiano Giuridico del 22/06/2020 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno