La devoluzione in trust non costituisce un atto oneroso tassabile
La Corte di Cassazione con la sentenza del 17 gennaio 2018 n. 975 ha stabilito che l’atto devolutivo in trust è a titolo gratuito non essendovi nessun corrispettivo. Inoltre, il disponente non intende arricchire il trustee ma vuole che questi gestisca i beni destinati al trust in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo stabilito nell’atto istitutivo del trust. Pertanto, non trova applicazione per l’imposta di registro l’art. 9 del la tariffa, parte I D.P.R. 131/1986, che rappresenta una clausola di chiusura finalizzata al disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purché, però, onerose, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale. E ciò vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, giacché va ricordato che l'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo, in senso proprio (id. est, definitivo), postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 347 del 1990 e 4 dell'allegata tariffa, per quanto attiene all’ipotecaria e art. 10, comma 2, del D. Lgs. 347/1990, quanto riguarda la catastale. di Gregorio Pietro D’Amato - dottore commercialista in Brescia e Salerno in Il Quotidiano Giuridico del 23/02/2018 Ediz. Wolters Kluwer Italia Srl
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