La Corte di Cassazione con la sentenza del 13 giungo 2018 n. 15469 ha stabilito che il trust non può definirsi né "oneroso" né "operazione a contenuto patrimoniale", ove il concetto di "patrimonialità", come può desumersi dalla interpretazione della disposizione sull'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), non può intendersi in senso civilistico ai sensi degli artt. 1174 e 1321 c.c. come mera "suscettibilità di valutazione economica" della prestazione bensì come prestazione, a fronte della quale figura la pattuizione "di corrispettivi in danaro" e quindi onerosa per tale ragione, non può che essere assoggettato all'imposta in misura fissa e non proporzionale in quanto l’atto devolutivo in trust è a titolo gratuito non essendovi nessun corrispettivo. Non determinandosi alcuna conseguenza economica nella sfera delle parti contraenti, ma sono esclusivamente destinati a disciplinare la gestione della proprietà in maniera radicalmente diversa da quella propria della tradizionale figura romanistica. Nel caso del trust non essendovi alcuna previsione di corrispettivo o di altra prestazione a carico del trustee, non può dunque parlarsi di "operazione a carattere patrimoniale" tale da essere soggetta all'imposta del 3% ai sensi dell'art. 9 della tariffa. E ciò vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, giacché va ricordato che l'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo, in senso proprio (id. est, definitivo), postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 347 del 1990 e 4 dell'allegata tariffa, per quanto attiene all’ipotecaria e art. 10, comma 2, del D. Lgs. 347/1990, quanto riguarda la catastale. In Il Quotidiano Giuridico edizione Wolters Kluwer Italia Srl del 27 giugno 2018 di Gregorio Pietro D'Amato.
Trust
La devoluzione in trust non costituisce un atto oneroso né a contenuto patrimoniale