Il Trust per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, piano del consumatore e liquidazione dei beni

Dott. Gregorio Pietro D’ Amato

Il trust, seppur da poco tempo, è, alcune volte, impiegato nelle procedure fallimentari,per gli accordi di ristrutturazione ex art. 182/bis, i piani di risanamento ex art. 67, 3 comma lett. d), ed ora si inserisce, anche per le fattispecie da sovraindebitamento, piano del consumatore e liquidazione dei beni di cui alla Legge del 27 gennaio 2012, n. 3 modificata dal D. L. 179/2012 conv. con la L. del 17/12/2012 n.212, applicabile a quelle fattispecie non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali. Per la prima volta il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato non fallibile, modificazioni che investono il presupposto soggettivo per l'apertura delle procedure in esame, individuando, anche, un procedimento specificamente destinato al consumatore, la cui natura del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento riveste certamente la chiave concordataria.
Proprio con riguardo a quest'ultimo aspetto si è posta l'annosa questione circa l'opportunità o meno di applicare una procedura concorsuale o comunque una procedura di regolazione o gestione dell'insolvenza anche al debitore civile (A. CASTAGNOLA, L'insolvenza del debitore civile nel sistema della responsabilità patrimoniale, in Analisi giuridica dell'economia, vol. II, 2004, 243). La nuova normativa da sovraindebitamento di cui all'art. 7 della legge 3/2012, prevede: "..Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
Con la previsione del menzionato articolo 7, per la prima volta il legislatore assimila la figura dell'affidamento ad un gestore per la liquidazione del patrimonio molto simile alla struttura del trust. Attraverso l'effetto segregativo dei beni che si trasferiscono al gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, e ciò ricalca proprio quella che è la struttura ed elementi del trust. Patrimonio affidato ad un "gestore", come definito dalla legge, da individuarsi nel professionista che abbia i requisiti di cui all'art. 28 della Legge Fallimentare, il suo parallelismo con il trustee è d'obbligo solo che lo stesso dovrebbe avere i requisiti previsti nel citato articolo 28 della L.F. Ora l'assonanza con un trust liquidatorio inserito nella legge 3/2012 è molto forte, ma dove è maggiormente utile, e si ritiene necessario il trust, è, in relazione a quanto previsto dall'art. 8, 2 comma, della nuova legge per il sovraindebitamento, in cui è stabilito che: " Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità". E quale strumento giuridico più garantista del trust potrebbe essere utilizzato, nelle garanzie prestate dai terzi, che risulterebbero, così, insensibili alle vicende personali successive degli stessi garanti una volta concesse. Così, ancora più stringente ed efficace può rappresentare l'utilizzo del trust per il piano del consumatore, dove non vi deve essere l'accettazione, che invece sussiste per la composizione da sovraindebitamento, della proposta dei creditori che rappresentino il 60% dei crediti. O con l'utilizzo del trust per le proposte da sovraindebitamento in continuità dell'attività d'impresa (in special modo per le aziende agricole, nelle quali i beni merce o capitale –prodotti agricoli e/o animali, sono etrememante importanti, delicati e facilmente deperibili) o dei professionisti, non avendo nessuno i requisiti della fallibilità.
Uno dei primi Tribunale che è entrato nel merito della fattibilità del piano di risanamento con l'utilizzo del trust è stato il Tribunale di Ragusa (ex Modica) con provvedimento del 18.3.2014 in fase di reclamo avverso la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento da parte dell'imprenditore agricolo/disponente, di cui il precedente giudice aveva respinto la domanda ex art. 6 della L. 3/2012, per la composizione da sovraindebitamento attraverso l'istituzione di un trust liquidatorio i cui beneficiari sono i creditori componenti la massa passiva e con affidamento della fase gestoria ad un professionista nominato dal Tribunale. Il principio giurisprudenziale che si vuole mettere in evidenza con tale arresto è, che, il Tribunale nel richiamare l'istituto del trust, non lo considera di per sé atto "in frode" dei creditori. Tuttavia, nell'annullare il decreto reclamato, il Tribunale ritiene che i rilievi del Giudice di prime cure, con il provvedimento del 05/12/2013 ora reclamato, dove, aveva, tra l'altro, ritenuto: "..che anche a prescindere da considerazioni su quale possa essere l'esatto contenuto di tali istituti estranei ai tradizionali contratti codicisticamente normati, comunque nessun ostacolo è ravvisabile all'istituzione di un trust a garanzia dei creditori ove i beni ivi conferiti appartengano a terzi che abbiano sottoscritto la proposta del debitore offrendo in conferimento redditi o beni per assicurare la fattibilità del piano (art.8 co.2). Il Tribunale del reclamo, pertanto disponeva una richiesta di integrazioni o modifiche della proposta originaria. Ed in tal senso rilevava che "la proposta dei reclamanti vada integrata di alcuni elementi quali l'indicazione della legge regolatrice del trust, delle scadenze e modalità di pagamento dei creditori, nonché dal regolamento contrattuale di affidamento fiduciario in funzione di una prospettiva soluzione liquidatoria alternativa al trust". Il Tribunale disponeva, quindi, la conseguente regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la nullità e ciò per una nuova sottoposizione al vaglio di cui all'art. 10 comma 1, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 da parte di diverso giudice e, in caso positivo, al nuovo voto da parte dei creditori.
Mentre, per l'utilizzo del trust nella ulteriore procedura di liquidazione dei beni, non essendo normativamente previsto l'intervento del terzo quale garante (art. 14-ter, 1co., "può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni") ma solo la soddisfazione liquidatoria con i beni dello stesso debitore, si può senz'altro pensare all'utilizzo del trust in ragione di quanto previsto dall'art. 14-novies L. 3/2012, in cui "il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura".
Pertanto, come per il trust nel fallimento, tale istituto potrebbe essere utilizzato per incentivare e supportare la fase di liquidazione e renderla più celere, così, ad esempio istituire il trust per i crediti dove sono ipotizzabili lunghi contenziosi o, per il recupero dei crediti fiscali o, crediti di altre procedure concorsuali, evitando la poco redditizia cessione a terzi, ed attendendo l'incasso degli stessi attraverso il trust, anche da altre procedure concorsuali o, addirittura da altre procedure di sovraindebitamento e di liquidazione dei beni.

Pubblicato sul Sole 24 ore Diritto24