TRUST : Il Trust non è fiscalmente produttivo di effetti traslativi immediati
Non è dato sottoporre l'atto costitutivo di un trust liberale ad imposizione proporzionale immediata, giacché quell'atto non è in grado di esprimere la capacità contributiva del trustee solo l'attribuzione al beneficiario può considerarsi sintomatica ai fini dell'imposizione. Il trust liberale non è immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il vero (e unico) presupposto dell'imposta: ne consegue che la sua costituzione va considerata estranea al presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l'imposta di registro, ipotecaria o catastale, mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al beneficiario. Così ha disposto la Cassazione Civile Sez. VI-5 Ordinanza 28 aprile 2022 n. 13310. In il Quotidiano Giuridico del 08/07/2022 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno