L'istituzione del trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura, ai fini della revocatoria ordinaria, un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. Dove per nozioni di atto di disposizione patrimoniale e di terzo, contenute nell'art. 2901 c.c., "vanno parametrate alle peculiarità di un istituto che attribuisce alla disposizione del patrimonio un contenuto differente dalla tradizionale visione della circolazione dei beni. E che essendo il costituito trust un atto a titolo gratuito, non era necessaria la consapevolezza degli altri beneficiari del trust dell'atto del pregiudizio che veniva arrecato alle ragioni creditorie (requisito questo richiesto dall'art. 2901 c.c., soltanto per gli atti a titolo oneroso). Onerosità e gratuità vanno poste in relazione all'interesse che qualifica il rapporto di trust (che è quello del beneficiario). In ogni caso, nella specie, resta insuperata la natura volontaria della costituzione del trust. Questo è quanto disposto dall’ordinanza n. 9320/2019 della Cassazione civile. In il Quotidiano Giuridico del 10/06/2019 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno
Trust
Il Trust familiare istituito dal disponente prima della garanzia va revocato quale atto gratuito