Fideiussioni: il consumatore anche con un titolo esecutivo può eccepire l’abusività di clausole

Dott. Gregorio Pietro D’ Amato
Banca -Fideiussioni
Fideiussioni: il consumatore anche con un titolo esecutivo può eccepire l'abusività di clausole.

Il Tribunale di Milano con provvedimento del 31/10/2019 depositato presso il registro della Corte di Giustizia Europea in data 14 novembre 2019 N. C-831/19 ha mosso le seguenti questioni pregiudiziali in un procedimento esecutivo il cui titolo non è stato opposto costituendo pertanto un giudicato esplicito ed implicito, e chiedendo alla CGUE: a) “Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti ad un ordinamento nazionale, come quello delineato, che preclude al giudice dell’esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, allorquando il consumatore, avuta consapevolezza del proprio status (consapevolezza precedentemente preclusa dal diritto vivente), richieda di effettuare un simile sindacato. b) “Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti ad un ordinamento come quello nazionale che, a fronte di un giudicato implicito sulla mancata vessatorietà di una clausola contrattuale, preclude al giudice dell’esecuzione, chiamato a decidere su un’opposizione all’esecuzione proposta dal consumatore, di rilevare una simile vessatorietà e se una simile preclusione possa ritenersi esistente anche ove, in relazione al diritto vivente vigente al momento della formazione del giudicato, la valutazione della vessatorietà della clausola era preclusa dalla non qualifìcabilità del fideiussore come consumatore. E ciò ai sensi dell’art. 33, co. 1, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. “codice del consumo”) che contiene la vigente disciplina nazionale di trasposizione dell’art. 3.1 della direttiva 93/13/CEE: “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. In il Quotidiano Giuridico del 12/03/2020 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno