Fideiussioni Bancarie: Fideiussioni omnibus: la nullità assoluta rilevabile sempre d’ufficio dal Giudice

Dott. Gregorio Pietro D’ Amato
BANCA
Fideiussioni omnibus: la nullità assoluta rilevabile sempre d’ufficio dal Giudice
 La nullità delle fideiussioni c.d. omnibus ai sensi dell'articolo 1421 del Codice Civile può essere rilevata d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo, in quanto il Giudice ha il potere - dovere di rilevare ex officio", laddove emerga dagli atti di causa, l'eventuale nullità del contratto, sottoponendo la relativa questione alle parti, e ciò al fine di evitare pronunce giurisdizionali che si basino sulla validità del contratto in realtà invalido o che, addirittura, finiscano per sancirne la "non invalidità", così di fatto sanandolo. Il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite nel contratto di fideiussione con quelle di cui agli articoli 2), 6) ed 8) del Modulo A.B.I. è condizione necessaria e sufficiente per ritenere che l'invalidità dell'intesa "a monte" tra Istituti di credito, volta a restringere la concorrenza, si estenda in via derivata al contratto di garanzia "a valle", stipulato tra la singola Banca ed il singolo garante, poiché appare evidente che l'intesa “ a monte", ancorché conclusa tra soggetti diversi da quelli che stipuleranno il contratto "a valle" ha quale finalità unica ed esclusiva, quella di imporre in modo generale ed uniforme a tutti i contraenti le pattuizioni convenute tra le Banche, in tal modo ripercuotendosi inevitabilmente, quale effetto naturale, sui singoli contratti di garanzia. Così ha stabilito il Tribunale di Salerno Sez. I con la sentenza n. 480 del 5 febbraio 2020. In il Quotidiano Giuridico del 26/02/2020 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno