TRIBUTARIO. Esecuzione tributaria: Iscrizione ipotecaria atto impugnabile: l’agente della riscossione deve provare la notifica degli atti presupposti.
La CTP di Salerno sez. 10 con la sentenza n. 1556/2020 ha stabilito che il preavviso del pignoramento da parte dell’agente della riscossione è autonomamente impugnabile trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge. ex art. 100 c.p.c.. Nell'ordinamento processuale tributario ciascun atto è impugnabile esclusivamente per vizi propri, fatta salva l'ipotesi che il rapporto giuridico d'imposta sia dedotto in una progressione di atti notificati al contribuente, quali l'avviso di accertamento e la successiva cartella di pagamento per la riscossione. Conseguentemente il giudice del merito deve accertare l'intervenuta notificazione degli atti presupposti. Inoltre, se il contribuente contesta la notifica della cartella, affermando che non gli è stata mai notificata, perché in questo caso non vengono più in considerazione l’avviso e la sua validità, in sé considerati, bensì la stessa esistenza del titolo esecutivo e quindi non vi è una contestazione formale, ma sulla cartella ovvero una contestazione di merito sul tributo. In il Quotidiano Giuridico del 17/02/2021 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno