Decreto liquidità: occorre tutelare i finanziamenti ricevuti dalle banche e dai terzi.
I finanziamenti liquidità previsti dal D.l. n. 23/2020 come sono strutturati nel testo attuale, potrebbero far beneficiare in maniera indiretta, ma reale, le sole banche e non le aziende e professionisti se confluiscono sullo stesso conto del soggetto finanziato che presenta un saldo negativo per debitorie pregresse che l’azienda, il professionista, ha con la banca. Andando, altresì, eventualmente a ripianare situazione debitorie illegittime sul conto “in rosso” per il cumulo di interessi anatocistici o addirittura per usura. Nonché ripianando il debito bancario pregresso si avrebbe la sostituzione della garanzia obbligatoria del debitore sul conto c.d. “scoperto” con la garanzia reale del finanziamento garantito dallo Stato. Ulteriormente i finanziamenti erogati potrebbero essere oggetto di un pignoramento presso terzi, compresa l’Agenzia Entrate e della Riscossione e la stessa banca per debiti pregressi al periodo Covid-19, se i finanziamenti confluiscono su un conto senza un vincolo e tutela di destinazione ed utilizzo. Occorre un conto corrente dedicato reso impignorabile ed insequestrabile con gli effetti e le caratteristiche di un conto in trust per realizzare i fini previsti dalla legge: fornire la liquidità ad imprese e professionisti e che devono essere destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. In il Quotidiano Giuridico del 17/04/2020 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno