L’ABI con sua circolare del 24 aprile 2020 ha “chiarito” che il finanziamento COVID di cui all’art. 13 comma 1, lettera m) del DL 23/2020, (fino a € 25.000,00) prevede espressamente tra le sue caratteristiche che, per essere elegibile per la garanzia del 100%, l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall'erogazione, e che tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito. In quanto la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia. E quindi con una perdita di tutela in danno delle banche e non per le ulteriori ragioni giuridiche, che sono tante, invece, per i soggetti richiedenti. In Commissione Finanze della Camera, poi, l’Ufficiale della GdF ha rappresentato che "le risorse con garanzia statale che le imprese riceveranno con il decreto liquidità se ne hanno i requisiti per affrontare il calo di fatturato legato al Covid-19 devono essere destinate solo a questo scopo e non a vecchie esposizioni". Non solo ma con l’audizione in Commissione Finanze nella mattinata del 30 aprile 2020 l’amministratore Delegato di SACE, nel ribadire l’impossibilità di destinare i nuovi finanziamenti a vecchie scoperture bancarie, ha altresì evidenziato che i finanziamenti dovranno essere accreditati su un conto dedicato per evitare oltre a tale possibilità, altresì a verificarne gli utilizzi. Finalmente buone notizie per la stessa posizione già rappresentata su questa rivista il 17 aprile 2020 a cui si rinvia. In il Quotidiano Giuridico del 05/05/2020 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno
Emergenza Coronavirus
ABI, Gdf e SACE: no alla compensazione dei finanziamenti Covid con prestiti precedenti e conti dedicati.