Con l’art. 27 del D.l. n. 34 del 19 maggio 2020, il c.d. Decreto rilancio, il Governo ha creato un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio” le cui caratteristiche sono pedissequamente uguali e tratte dall’istituto giuridico del Trust. Il cui Disponente è il Ministero delle Finanze nonché, anche, quale beneficiario finale nel caso in cui non si realizzano o sopravanzino i fondi destinati al termine della durata del patrimonio destinato. La devoluzione nel patrimonio destinato con le caratteristiche della segregazione, propria del trust non è soggetto a tassazione sia indiretta che diretta ed i fondi o vari comparti costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello di CPD Spa, che è l’ente individuato alla costituzione dell’istituto. I beneficiari di tali fondi o comparti o meglio le finalità dei fondi saranno destinati ed impiegati per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano (c.d. finalità del trust). Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milion In Il Quotidiano Giuridico del 29/05/2020 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno
Decreto rilancio
Lo Stato crea un “trust” (anzi, “patrimonio destinato”) per il rilancio economico.