CONTENZIOSO TRIBUTARIO: insanabile la notifica da PEC ADER non inserita nei pubblici registri.
Il vizio della notifica inviata attraverso PEC non ufficiale comporta una nullità insanabile, essendo minata proprio la certezza circa la sua provenienza, a fronte dell’oggettiva impossibilità di riferire quell’indirizzo all’Ader, non essendo lo stesso rintracciabile in alcun pubblico elenco ufficiale, conseguendone la sua inesistenza e impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 c.p.c. La mancata dimostrazione dell’inserimento della casella di posta elettronica erariale nei registri pubblici rende la notifica della cartella originariamente impugnata inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria. Atteso che all’inesistenza consegue l’impossibilità di operare la sanatoria, escludendo qualsiasi effetto per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., perché, utilizzando un indirizzo PEC non certificato e non inserito in pubblici registri, il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto, senza correre il rischio di essere attaccato da c.d. “Malware”. Così ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio con la sentenza del 30 dicembre 2022 n. 6507. In il Quotidiano Giuridico del 08/02/2023 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno.