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Esdebitazione: omologabile il piano del consumatore con mantenimento dell'abitazione pignorata
Il Tribunale di Verona ha omologato un piano del consumatore ex art. 12-bis, Legge n. 3/2012 in cui, a seguito di opposizione di una banca creditrice, munita di ipoteca sulla casa di abitazione della debitrice, nell’omologare il piano, e nel disattendere l’opposizione, ha rilevato che ai fini della compatibilità proposta, e tenuto conto delle previsioni dell’art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012 che, consente ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Puntualizzando che le finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio fra creditore e debitore, evitando al debitore di cadere nell’usura cercando di mantenere la propria casa di abitazione, e conservando, altresì, la banca creditrice l’ipoteca sull’immobile sino alla estinzione del piano 15 novembre 2016 in Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer Italia srl