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S.r.l.: legittima la convocazione dell’assemblea soci con almeno un terzo del capitale sociale
Ai sensi dell’art. 2479, comma 1, c.c. è legittima la convocazione dell’assemblea dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Tale potere spetta comunque ai soci indipendentemente dell’inerzia dell’organo amministrativo per le società a responsabilità limitata senza l’intervento del Tribunale. Diversamente da quanto accade per le S.P.A., dove, invece, spetta al Tribunale con potere sostitutivo ex art. 2367 c.c. in caso di inerzia dell’organo amministrativo per la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci che rappresentino il ventesimo del capitale sociale. 3 gennaio 2017 in Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer Italia srl