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Concordato e sovraindebitamento: l’infalcidiabilità IVA non ha natura di norma sostanziale
La previsione dell'infalcidiabilità del credito IVA di cui all'art. 182 ter l.fall. trova applicazione, ante modifica del 1 gennaio 2017, solo nell'ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale, non avendo la natura di norma “sostanziale” anche nella disciplina del sovraindebitamento, spesso richiamata nella giurisprudenza di legittimità per rafforzare la tesi “restrittiva” che esclude la falcidia Iva, l'art. 7, Legge n. 3/2012, anche tale disposizione non assume carattere “sostanziale”, ma esclusivamente “procedimentale in quanto disposizione inserita nell'art. 7 che si riferisce esclusivamente al piano dell'accordo di composizione dei debiti di cui all'art. 10 e al piano del consumatore ex art. 12 bis, ma non connota anche la liquidazione dei beni (piccolo fallimento) di cui all'art. 14 ter.8 marzo 2017 in Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer Italia srl