COMMERCIALE » Fallimento e altre procedure concorsuali
Revoca del concordato per atti dolosi compiuti dal debitore anche se conosciuti dai creditori
L’accertamento, ad opera del commissario giudiziale, di atti di occultamento o di dissimulazione dell’attivo, della dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti, dell’esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri atti di frode da parte del debitore, determina la revoca dell’ammissione al concordato preventivo, a norma dell’art. 173 della Legge Fallimentare, a prescindere dal voto espresso dai creditori in adunanza e, quindi, anche nell’ipotesi in cui i creditori medesimi siano stati resi edotti di quell’accertamento. Il legislatore ha inteso sbarrare la via del concordato al debitore il quale abbia posto dolosamente in essere gli atti contemplati dal citato art. 173 Legge Fallimentare, individuando in essi una ragione di radicale non affidabilità del debitore medesimo e quindi, nel loro accertamento, un ostacolo obiettivo ed insuperabile allo svolgimento ulteriore della procedura. 22 agosto 2016 in Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer Italia srl