Fallimento e altre procedure concorsuali
Non è possibile riconoscere lo stesso credito prima in via ordinaria e poi tardiva
In materia fallimentare non è configurabile la possibilità di una duplice insinuazione al passivo, ordinaria e tardiva, da parte di uno stesso creditore anche in procedure diverse; invero, ritenuto che il petitum della domanda di ammissione al passivo è costituito dal riconoscimento del diritto del creditore di partecipare al concorso per un credito di un determinato importo e secondo il rango competente, è preclusa, una volta accolta la domanda di ammissione al passivo di un credito, in via chirografaria e non impugnato lo stato passivo, la proposizione di una successiva domanda di ammissione tardiva, ai sensi dell’art. 101, Legge fallimentare del medesimo credito, con riconoscimento del rango privilegiato. Così è stato deciso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 14936/2016. 6 settembre 2016 in Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer Italia srl