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Concordato coattivo: sì al trust liquidatorio
A differenza che nel concordato fallimentare ex artt. 124 e ss. L. fall., la presentazione del concordato, nell’ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, non viene sottoposto al voto del ceto creditorio, in ordine al bilanciamento fra l’interesse pubblico e quello dei creditori sulla base di una prospettazione astratta della situazione e sulla scorta del solo parere del commissario liquidatore (sentito il comitato di sorveglianza, se nominato). Il Tribunale svolge – di contro - la sua valutazione fra proposta concordataria e alternativa fallimentare sulla scorta degli interessi concreti e attuali fatti valere dai creditori tramite le loro opposizioni. Nell’ambito della valutazione in concreto il Tribunale di Catania entra nel merito della possibilità di istituire un Trust liquidatorio nell’ambito del concordato coatto valutando non solo la sua ammissibilità in astratto ma la sua compatibilità in concreto a cui è diretto a realizzare.
Che l'imprenditore sia già insolvente al momento dell'istituzione del trust, non può determinarne de plano l'abusività, poiché il ricorso a tale strumento - al pari delle altre soluzioni contemplate dalle legge fallimentare - sarebbe evidentemente finalizzato a evitare il fallimento, che bandirebbe il soggetto in grave stato di dissesto economico dal mercato. Né bisogna a priori ritenere l'istituto del Trust valido o invalido, sulla base di fattori quali lo stato d'insolvenza o meno della società disponente al momento della costituzione. Piuttosto, è necessario verificare se lo scopo effettivo perseguito dal disponente sia in contrasto con i suddetti principi. In ossequio ai principi generali che presidiano il giudizio di liceità di qualsiasi fattispecie negoziale. 4 ottobre 2016 in Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer Italia srl