Il tribunale di Lucca con provvedimento del 22 febbraio 2020 r.g. n. 1643/2018 ha rigettato sospensiva esecuzione immobiliare ex art. 615 c.p.c. per crediti tributari per cartelle esattoriali dell’Agenzia della Riscossione sostenendo essere la competenza del Giudice Tributario e considerando la prescrizione decennale, diversamente a tutte le pronunce di Cassazione anche a Sezioni Unite, e le stesse sentenze citate in sentenza a motivazione del rigetto, che invece hanno stabilito il contrario e vale dire: la competenza è del Giudice Ordinario ex art. 615 c.p.c. in tutte le controversie che si collocano "a valle della notifica della cartella di pagamento”, nonché per i crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del suddetto termine non consente di ritenere applicabile il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato della sentenza. In il Quotidiano Giuridico del 27/03/2020 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno
TRIBUTARIO » Tributi
Cartelle esattoriali: la competenza 615 c.p.c. è del giudice Tributario e la prescrizione è decennale?.