“Cancellazione della cancellazione” al registro imprese della società devoluta in Trust con beneficiari i soci
Il Tribunale di Treviso con provvedimento del 18 maggio 2017 ha disposto la “cancellazione della cancellazione” ex art. 2191 c.c. della società dal registro delle imprese, oltre che per non avere il bilancio
societario finale di liquidazione, quale documento contabile conclusivo della procedura privo del contenuto suo proprio, omettendo esso di dare evidenza delle ragioni dell'ivi riportato azzeramento, rispetto all'esercizio precedente, del patrimonio societario, in realtà integralmente conferito in un Trust.
Nonché e, soprattutto, per configurarsi con il Trust autodichiarato, in cui è confluito l’intero patrimonio aziendale, la prosecuzione dell’attività aziendale con i medesimi soggetti e quali beneficiari finali degli utili sociali i soci stessi della società. Utilizzo per questo, comunque, errato trust adottato al caso de quo la declaratoria ex art. 2191 c.c. anziché la procedura revocatoria o la previsione della responsabilità ex art. 2495, 2 comma c.c. in ordine alla responsabilità dei soci per i debiti non soddisfatti i cui creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. 19 giugno 2017 in Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer Italia srl