Trust: il vincolo di destinazione in trust non integra il presupposto di una nuova imposta

Dott. Gregorio Pietro D’ Amato
TRUST
Trust: il vincolo di destinazione in trust non integra il presupposto di una nuova imposta
Con il trust la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione. Per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo nè nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo, è quanto stabilito dalla Cassazione con due ordinanze gemelle nn. 22176 e 22177 del 14 ottobre 2020.
 In il Quotidiano Giuridico del 01/02/2021 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno