Euribor
Nullità del Tasso Euribor 2005-2008 rilevabile d’ufficio: direttamente applicabile la Decisione UE
Con sentenza del Tribunale di Pescara del 28 marzo 2019 n. 557 è stato stabilito, tra l’altro, che la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia. Nonché è nullo e rilevabile d’ufficio il tasso di mutuo variabile Euribor periodo 2005-2008 per la manipolazione rilevata e stabilita dalla Decisione UE del 04/12/2013, anche se nello specifico la banca convenuta non ha partecipato all’intesa anticoncorrenziale nel periodo (2005-2008) in cui è stata accertata la manipolazione dei tassi. Deve intendersi contrastante la determinazione del Tasso Euribor del periodo con il disposto di cui all’art. 101 TFUE e 53 Accordo EAA dando così luogo ad una nullità per contrarietà a norme imperative, o comunque all’ordine pubblico economico integrato anche dalle disposizioni contenute nei trattati comunitari, nel periodo nel quale si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale, con violazione pertanto ex. 1418 c.c. Assumendo a natura di prova "privilegiata e diretta applicazione” la decisione dell'Autorità e/o Organismo dell'Unione Europea ai sensi del trattato Ce, sebbene prive dei caratteri di generalità ed astrattezza, sono tuttavia dotate di effetto diretto nei confronti dell'ordinamento nazionale che accertino un'infrazione (Regolamento n. 1/2003), con la previsione di una presunzione iuris tantum di esistenza del danno cagionato dall'illecito Direttiva 2014/ 104/UE art. 14, comma 2 e 17 e art. 2 D.Lgs 19 gennaio 2017, n. 3. Nonché la riserva di competenza di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, per la violazione anticoncorrenza che sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa avendo natura eccezionale, non opera ove si verta in ipotesi di mera domanda di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa. Pertanto l’intervento sanzionatorio sul tasso praticato nell’ambito del rapporto di mutuo in cui l’AG è chiamata a valutare in una prospettiva meramente ripetitoria la legittimità/liceità della clausola indicativa del saggio determinato mediante rinvio a quel tasso di riferimento, non può esimere, quale giudice naturale competente ordinario (e non specializzato delle imprese), ed a rilevarne la nullità ex officio.In il Quotidiano Giuridico del 26/06/2019 Edizione Wolters Kluwer Srl di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno