Rappresenta sottrazione fraudolente per il mancato pagamento di imposte di cui all’art. 11, comma 1 del D. Lgs. 74/2000 con l'intenzione di frodare il Fisco, la costituzione del trust dopo la notificazione delle cartelle esattoriali, a maggior ragione se la notificazione è successiva ai primi parziali pagamenti rivelatisi, all'evidenza, tali da non evitare nemmeno l'iscrizione ipotecaria, oltreché va valutato come un trust simulato quando il disponente conserva ogni facoltà, diritto e potere di disporre dei beni medesimi in trust senza alcuna limitazione. È quanto affermato dalla Cassazione penale, con la sentenza n. 2569 del 21 gennaio 2019. In "il Quotidiano Giuridico" Edizione Wolters Kluwer Srl del 08 aprile 2019 di Gregorio Pietro D’Amato - Dottore commercialista in Brescia e Salerno
Trust
Il Trust istituito dopo notifica delle cartelle esattoriali è fraudolento