COMMERCIALE » Fallimento
La banca deve produrre tutti gli estratti conto per l’insinuazione al passivo con data certa
Secondo la sentenza n. 17354/2016 della Cassazione, l'istituto di credito, che prospetti una sua ragione di credito verso il fallimento derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente e ne chieda l'ammissione allo stato passivo, ha l'onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito. In primo luogo con la produzione dei documenti di data certa che, in mancanza, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda rilevabile anche di ufficio dal giudice. Dall’altro di assolvere al relativo onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, dando piena prova del suo credito secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 c.c., attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del rapporto di conto corrente, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti dell’ex art. 1832 c.c., che derivano soltanto tra le parti del contratto, dall'approvazione anche tacita del conto da parte del correntista. 16 settembre 2016 in Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer Italia srl