Trust
Nomina di un curatore speciale in caso di conflitto di interessi del Trustee
Con il trust alcuni beni vengono posti sotto il controllo di un “fiduciario” il trustee, nell'interesse di uno o più beneficiari e per un fine determinato. Secondo quanto prevede la Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, il vincolo di destinazione mantiene i beni in trust distinti dal patrimonio del trustee, cui è demandato di "amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee”. Benché il trust non abbia personalità giuridica, dunque, il trustee è l'unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione. Riceve quindi, relativamente a tali beni, un diritto di proprietà segregato e temporaneo nell’interesse altrui, diritto che non corrisponde in alcun modo ad un suo arricchimento o tutela, essendo preordinato ad una diversa destinazione la cui attuazione è rimessa al disponente stesso. Pertanto, quando il trustee in una istauranda causa sia interessato in proprio contro il trust, sussistendo nel caso di specie un conflitto “d’interesse processuale”, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.. 17 marzo 2017 2017 in Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer Italia srl