COMMERCIALE Concordato in continuità
L’affitto d’azienda e il concordato in continuità sono incompatibili
Il concordato in continuità è inammissibile con l’affitto d’azienda e successiva cessione della stessa, in quanto oltre a non essere previsto dall’art. 186 bis l.fall., il concordato in continuità non può che comportare una sopportazione del rischio d'impresa da parte dei creditori concorsuali che può giustificarsi e sussistere se e fino a quando l'impresa sia gestita dall'imprenditore e la gestione continui a presentare dei profili di aleatorietà. Fin tanto che nessun rischio si può ravvisare dal momento che sono predeterminati i criteri e i corrispettivi dell'affitto e della successiva cessione dell'azienda essendo necessario che l’impresa sia gestita dall’imprenditore stesso che ha proposto il concordato. 31 marzo 2017 in Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer Italia srl