Trust: non è sempre nullo se il disponente si riserva alcuni poteri.

Dott. Gregorio Pietro D’ Amato

TRUST
Trust: non è sempre nullo se il disponente si riserva alcuni poteri.

La Corte di Cassazione pen. 3 Sez. con la sentenza n. 36801 del 25/07/2017 ha chiarito che il trust si sostanzia nell'affidamento ad un terzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca quale "proprietario" (nel senso di titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine del periodo di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente. Presupposto coessenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio. L'onere probatorio è gravante sul pubblico ministero ed è quello proprio dei negozi simulati, potendo la prova essere offerta con qualsiasi idoneo mezzo e quindi anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti (art. 192 c.p.p., comma 2), fermo restando che essa non può rimanere circoscritta ad elementi di rilevanza meramente oggettiva, ma deve necessariamente proiettarsi, soprattutto nei casi, come nella specie, in cui la fattispecie incriminatrice è integrata dalla presenza del dolo specifico, anche su dati idonei a disvelare convincentemente i profili di carattere soggettivo non rivestendo, pertanto, la qualificazione di sham trust, anche in presenza di finalità legittime quali la tutela della famiglia. 15 settembre 2017 in Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer Italia srl