La Commissione Europea, con la decisione del 04/12/2013, e resa pubblica solo nel novembre del 2016, ha sanzionato alcuni istituti bancari per la violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dell’art. 53 dell’Accordo sull’Area Economica Europea.
La violazione è consistita in accordi e/o azioni concertate nell’ambito almeno dell’intera EEA con l’obiettivo di limitare e/o distorcere la competizione nel settore dei tassi d’interesse dei derivati dell’euro, anche connessi al Tasso Interbancario di Offerta in Euro (“EURIBOR”) e/o all’Indice Medio Overnight in Euro (“EONIA”). L’effetto principale di tali accordi è la naturale restrizione alla competizione.
STRUTTURA
1.1 Il Caso deciso dalla Commissione UE
1.2 Oggetto della violazione.
2. Presupposto Giuridico della Decisione UE.
3. Natura della violazione e condotte delle imprese coinvolte.
4. Unicità della violazione.
5. Prova della condotta anticoncorrenziale rilevata dalla Commissione.
6.1. Effetto della violazione e conseguenze.
6.2.Effetto sui tassi.
6.2.1 Ripercussioni sui prodotti Derivati. Per Società ed Enti Pubblici.
6.2.2 Effetto dei derivati per le società
6.2.3 Effetto dei Derivati (o eventuali mutui) con il parametro EURI-BOR per gli Enti Pubblici
6.3 Durata delle partecipazioni all’illecito dei destinatari.
7. Ulteriori Sanzioni decise dalla Commissione nel dicembre 2016
8.1. Conseguenze per i mutui e prodotti derivati a tasso variabile Euribor sottoscritti per il periodo settembre 2005 a maggio 2008 (maggio 2009).
8.2 L’Euribor ed i precedenti giurisprudenziali di merito prima della Decisone del 04/12/2013. Ma …primi differenti orientamenti.
8.3. La nullità del tasso Euribor per il periodo settembre 2005 a maggio 2008 (maggio 2009).
8.4.1 Prevalenza della Decisione della Ue del 04/12/2013.
8.4.2. Prevalenza dei Trattati europei e delle Sentenze Corte di Giustizia Europea.
8.4.3. Prevalenza della normativa Europea stabilita dalla Corte Costituzionale………………………………………………
8.4.4. Il provvedimento sanzionatorio della Commissione UE costituisce piena prova del fatto illecito.
8.5. Applicazione diretta del regolamento europeo n.1/2003 del 16/12/2002.
8.6. La Legge n. 287/1990 -Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
8.7. DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014.
8.8. Prevalenza delle prove acquisite dalla Decisione UE del 04/12/2013 alla luce del D. lgs. 19/01/207 n. 3.
8.9. Azione diretta nei confronti di tutte le aziende bancarie e finanziarie che hanno utilizzato il parametro EURIBOR.
8.10. Il termine (prescrizione) per proporre l’azione per l’accertata violazione per i contatti in corso e già conclusi.
9.1. Per effetto della accerta violazione quale tasso va considerato per il periodo 2005-2008 (2009)?
9.2. Ulteriori elementi di nullità del tasso Euribor.
9.3 Indeterminatezza nei contratti di mutuo dell’interesse a carattere variabile con il parametro Euribor.
9.4. L’art. 118 TUB a presidio della variazione unilaterale del tasso di interesse per i contratti a tempo indeterminato.
9.5. La valutazione dell’indeterminatezza del tasso d’interesse variabile conteggiato con la procedura EURIBOR.
9.6. Compatibilità della normativa di cui all’art. 118 del TUB e l’indeterminatezza (rectius clausola abusiva) del tasso a confronto della normativa comunitaria con la Direttiva 93/13/CE per i consumatori e Micro-imprese.
9.7 Interpretazione delle norme della direttiva 93/13/CE da parte della Corte di Giustizia Europea in relazione ai tassi illegittimi.
10. Competenza Giurisdizionale
CONCLUSIONI
BIBLIOGRAFIA